Quante volte capita che non riusciamo ad argomentare efficacemente difronte alle ire giustissime di un viaggiatore colpito dall’aumento dell’adeguamento carburante ? Spesso, mi viene da rispondere, ecco qui una spiegazione chiara da dare al cliente, utilissima anche da inviare per iscritto con la conferma di prenotazione.
“Gentile Cliente, la situazione legata agli aumenti dei prodotti petroliferi colpisce anche il settore turistico, andando ad incidere – a volte pesantemente – sul costo del trasporto aereo. Di conseguenza, il costo globale della vacanza da Lei acquistata potrebbe lievitare qualora si verificasse la situazione sopra descritta.
L’aumento del costo del carburante, specifico per il settore aereo e denominato “jet fuel”, da non confondere con qualsiasi tipo di carburante regolarmente in commercio, non è un elemento prevedibile o determinabile al momento della pubblicazione dei cataloghi attraverso i quali, Tour Operator, propongono pacchetti vacanza e relativi prezzi.
Per questo motivo, le normative in vigore consentono ai vettori e agli operatori turistici di adeguare il valore del prezzo del pacchetto qualora si dovessero verificare aumenti sensibili dei costi.
Nello stesso modo, la Legge tutela i consumatori per garantire loro la massima trasparenza ed onestà nel rapporto contrattuale, e per fare in modo che ogni rincaro sia effettuato in maniera chiara e comprensibile.
Il D.Lgs. 206/2005, definito “Codice del Consumo”, rappresenta la raccolta dei diritti del consumatore, e all’art. 90, comma 1 – Revisione del prezzo – recita testualmente:
“La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.” Il comma 2 – recita – La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare”
Ne consegue l’obbligo, da parte del Tour Operator, di definire all’interno del catalogo, solitamente nella “Scheda tecnica”, la modalità di calcolo utilizzata per stabilire l’importo dell’eventuale adeguamento di costo del pacchetto vacanza. Inoltre è obbligo del Tour Operator documentare i costi sostenuti in maniera adeguata e non superare il 10% del prezzo del viaggio.
Purtroppo tali obblighi vengono, a volte, disattesi, ponendo Lei nell’impossibilità di stabilire se quanto Le viene richiesto a titolo di aumento sia effettivamente dovuto, e il suo Agente di Viaggio nella triste situazione di dover richiedere somme non meglio precisate.
Da parte nostra faremo in modo di chiedere le dovuto specifiche al tour operator cercando di far rispettare quanto viene indicato dalla legge, e qualora questo non bastasse le sapremo indicare le modalità per inoltrare un reclamo formale alle associazione dei consumatori, anche se siamo sicuri che questa procedura non sarà necessaria.”
Queste poche righe ci saranno d’aiuto per quel che riguarda gli adeguamenti dei pacchetti, ma se acquistiamo un solo volo il codice del consumo ci viene in aiuto? Purtroppo no, il codice del consumo parla solo di pacchetti, quindi per il solo volo il tour operator può applicare l’adeguamento carburante che vuole, non ce legge che lo regolamenti, l’unico modo per sapere quali sono le regole per il singolo servizio acquistato e leggere le condizioni di vendita che applica il Tour Operator. Se queste non sono pubblicate in catalogo, cosa che dovrebbe essere obbligatoria, richiediamo all’operatore del tour operator che ce le invii via fax o email in modo da mettere a conoscenza anche il nostro clienti.